Il decreto “Scia 2”, in vigore dall’11 dicembre, semplifica la normativa e le procedure per la realizzazione di interventi edilizi.
Modificando il Testo unico dell’edilizia, individua le cinque procedure edilizie principali: attività di edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire. Vengono quindi eliminate la Dia e la Cil. È stata introdotta anche una tabella che riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario oltre a definire i casi in cui siano necessari dei permessi, quelli in cui si forma il silenzio assenso e quando si rende necessaria una segnalazione o una comunicazione.
Il testo include nell’attività di edilizia libera alcuni interventi per i quali era finora necessaria la Cil, come l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici negli edifici fuori dai centri storici, la pavimentazione e finitura di spazi esterni, la realizzazione di aree ludiche e l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
La Cila potrà essere utilizzata per il restauro e il risanamento conservativo che non interessi le parti strutturali dell’edificio, mentre la Scia dovrà essere presentata per gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo delle parti strutturali dell'edificio.
La Scia alternativa al permesso di costruire è, invece, ammessa per interventi più complessi, quali ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali per i quali non sarà possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si dovrà attendere il termine di 30 giorni.
Il permesso di costruire va richiesto per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Il decreto semplifica la certificazione dell’agibilità degli immobili, introducendo la possibilità di presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista che asseveri sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità sia la conformità dell'opera al progetto presentato.
La nuova normativa prevede che i Comuni forniscano gratuitamente l’attività di consulenza funzionale all’istruttoria, introducendo quindi l’opportunità per i progettisti di chiedere preventivamente al Comune un’interpretazione delle norme vigenti, in modo da non incorrere in bocciature e divieti successivi. Una volta ottenuta la risposta dagli uffici preposti, i tecnici potranno presentare la Scia e avviare i lavori in maniera regolare.
Le Regioni e gli Enti locali hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi alle nuove disposizioni, con la possibilità di apportare modifiche alle procedure.
Al fine di chiarire ed illustrate tutte le novità introdotte dai Decreti Scia 1 e Scia 2, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha pubblicato due Guide alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - una per cittadini e imprese, l’altra per “le Amministrazioni - che serviranno per orientare nelle nuove procedure.
I documenti di riferimento sono consultabili ai seguenti link