Roma, 15 Novembre – La proposta di emendamento suggerita da Confapi, che prevede l’introduzione del sistema francese nella disciplina per il rispetto dei tempi dei pagamenti tra privati, è stata presentata da rappresentanti sia della Maggioranza, con l’onorevole Marco Marchetti del Pd, sia dell’Opposizione, con gli onorevoli Alberto Giorgetti (FI) e Massimiliano Fedriga (Lega Nord). “Siamo molto soddisfatti – commenta il Presidente Confapi Maurizio Casasco – perché il nostro intento era proprio quello di dare un contributo concreto e di riportare l’attenzione di tutti su temi che incidono sulla competitività e sulla possibilità di sviluppo delle nostre piccole e medie industrie che continuano ad essere il sistema portante dell’economia italiana. Auspichiamo ora che nel prosieguo dell’iter della legge di Bilancio tale convergenza possa portare all’approvazione dell’emendamento, che non risolve tutti i problemi delle piccole e medie imprese, ma che di sicuro andrebbe a renderne l’attività meno difficoltosa”.
A.C. 4127 bis – Testo emendamento All, Art 13, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad euro 15.000. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 e al debitore si applica una sanzione un sino ad euro 75.000. 3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. 3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni nonché il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter. |